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Reg. UE 2021/2117 · art. 119 · obbligatorio dal 8 dic 2023

L'articolo 119, in parole semplici.

Il regolamento europeo cambia come si scrive l'etichetta del vino: ingredienti, valori nutrizionali e raccolta differenziata diventano obbligatori, e possono essere comunicati tramite QR code. Vale per ogni bottiglia immessa sul mercato UE.

Cosa richiede l'articolo

Quattro obblighi. Sintetici, vincolanti.

  1. Obbligo 01

    Elenco degli ingredienti

    Ogni componente che concorre alla composizione del vino, nell'ordine quantitativo, con segnalazione esplicita degli allergeni (solfiti, lisozima, caseina, albume, colla di pesce).

    art. 119 §1 lett. a

  2. Obbligo 02

    Dichiarazione nutrizionale per 100 ml

    Cinque righe obbligatorie: energia (kJ e kcal), grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale. Espressi per 100 ml di prodotto.

    Allegato XIII Reg. (UE) 1169/2011

  3. Obbligo 03

    Istruzioni di smaltimento

    Indicazioni separate per ciascun componente dell'imballaggio: tappo, bottiglia, capsula. Categoria di raccolta e codice del materiale (CER / Decisione 97/129/CE).

    D.Lgs. 116/2020

  4. Obbligo 04

    Lingue del paese di vendita

    Le informazioni obbligatorie devono essere disponibili nella lingua del consumatore finale. Per le esportazioni in UE: almeno l'italiano più la lingua del paese di destinazione.

    art. 119 §1 lett. b

Tempistiche e sanzioni

Non è una proposta. È in vigore.

  • 08·12·2023

    Obbligo in vigore

    Ogni bottiglia immessa sul mercato UE da questa data deve esporre le quattro informazioni, fisicamente o tramite QR.

  • Continuativo

    Sanzioni AGCM

    Da € 2.000 a € 25.000 per pratiche di etichettatura non conformi (D.Lgs. 145/2007, art. 4).

  • Continuativo

    Controlli ICQRF

    Verifiche su etichette e tracciabilità da parte dell'Ispettorato Centrale repressione frodi.

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Domande frequenti sulla normativa

Risposte chiare, citate per articolo.

Il QR sostituisce davvero la stampa sulla retroetichetta?
Sì. L'articolo 119 ammette esplicitamente la comunicazione digitale per le informazioni obbligatorie non legate alla sicurezza alimentare. L'unica eccezione resta la dichiarazione di allergeni e l'energia (in kcal), che devono essere richiamati anche sulla retroetichetta fisica nella lingua del paese di destinazione.
Per le bottiglie già in commercio cosa cambia?
L'obbligo si applica dall'immissione in commercio. Per le annate già in distribuzione si può applicare un'etichetta adesiva con il QR, oppure aggiornare la retroetichetta al prossimo lotto. Le bottiglie già vendute al consumatore non sono soggette a richiamo.
Quali tracciamenti possiamo (e non possiamo) fare?
La pagina raggiunta dal QR non può raccogliere dati personali del consumatore senza una base giuridica (consenso esplicito o legittimo interesse documentato). Dvinamente non implementa analytics né cookie sulla pagina pubblica — la scansione è anonima per default.
Come gestire le lingue per l'export?
La pagina deve essere disponibile nella lingua del paese di destinazione finale. Dvinamente supporta italiano, inglese, francese e tedesco; altre lingue UE su richiesta. L'auditor italiano vede sempre l'italiano per default.
Chi è responsabile in caso di non conformità?
Il produttore (cantina), in quanto operatore del settore alimentare che immette il prodotto sul mercato. La responsabilità non si trasferisce al distributore o al rivenditore, salvo casi specifici di etichettatura privata.